Art. 11.
(Sanzioni per le zone
di particolare protezione).

      1. Chiunque, nelle aree naturali protette e nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici tute- lati

 

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dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati agli articoli 7 e 10 è soggetto, qualora non modifichi gli stessi entro trenta giorni dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune competente, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo compreso tra 500 euro e 2.000 euro.